LE RESPONSABILITA’ PENALI E CIVILI: chi risponde per i fatti del minore autore di atti di bullismo e cyberbullismo
IL CONCETTO DI IMPUTABILITA’ DEL MINORE
Il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità: per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena.
- L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
- L’art. 98 del codice penale indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.”
Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 18 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata.
N.B. Il minore risponde delle sanzioni penali solo dopo aver compiuto i 14 anni. Delle conseguenze civili rispondono i genitori.
Se dalla condotta di un minore sono derivati anche dei danni alla vittima (o ai familiari della vittima), il minore di 18 anni, anche se maggiore di 14 anni, potrà essere sottoposto a processo penale, ma non sarà tenuto a pagare direttamente il risarcimento che dovrà essere corrisposto dai genitori o dal tutore. Sono questi ultimi, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, a subire le conseguenze civili dei danni da questi causati
Cosa succede se un minore di 14 anni commette un reato?
In questo caso, non c’è imputabilità penale. Pertanto, il responsabile non potrà essere processato e non subirà alcuna condanna per eventuali reati da lui stesso commessi. Né la condanna può essere inflitta ai genitori poiché anche per i minori con almeno 14 anni – la responsabilità penale è solo personale. Tuttavia questo non esclude la responsabilità civile per il risarcimento del danno e provvedimenti di carattere ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni.
Se tuttavia il minore di 14 anni viene ritenuto pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, può ordinare che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario, collocato presso una comunità o posto in libertà vigilata.
Come nel caso della responsabilità penale del minorenne con almeno 14 anni, le conseguenze civili del reato, ossia il risarcimento del danno, ricadono sui genitori del minore, tenuti pertanto a pagare i danni alla vittima.
Tribunale per i Minorenni
In ambito penale è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne.
In sintesi:
- il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto;
- il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne);
- il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).
Accanto a quella penale, la competenza del TM riguarda ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in ambito civile e amministrativo.
La Messa alla Prova (MAP) e la giustizia riparativa nel processo penale minorile
Il Tribunale per i minorenni, valutata la personalità del minore che ha compiuto il reato, può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova del giovane elaborando in accordo con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, con la famiglia e con il minore stesso, un progetto di intervento.
Il progetto tiene conto della riparazione delle conseguenze del reato e promuove la conciliazione del minore con la persona offesa.
L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato.
A che titolo rispondono i GENITORI –Responsabilità dei genitori: culpa in educando
La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L’affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando ma non anche da quella di culpa in educando
L’Articolo 2048 c.c. prevede che:
- “Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all’affiliante. (…)
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
A che titolo risponde l’ISTITUTO SCOLASTICO – Responsabilità dei docenti: culpa in vigilando
La responsabilità degli insegnanti è limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia, comprendendo oltre le ore di lezione anche l’ingresso a scuola, la ricreazione, le gite scolastiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell’istituto scolastico come cortile e palestra, fino all’uscita degli allievi dal plesso scolastico, fino alla riconsegna ai genitori o chi ne fa le veci.
(GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016)
N.B. qualifica dell’insegnante:
– Se insegna in una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale, quindi offendere un insegnante configura reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p.
– il docente in qualità di pubblico ufficiale deve denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui venga a conoscenza; in caso contrario rischia di incorrere nel reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p.
Responsabilità dei presidi: culpa in organizzando
Ai dirigenti non spettano compiti di vigilanza ma di organizzazione e controllo sull’attività degli insegnanti e degli operatori scolastici.
Il dirigente è tenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative atte a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
Art. 2043 c.c.
RICAPITOLANDO:
- Il Danneggiato deve soltanto provare che il danno sia stato causato durante l’orario scolastico
- L’insegnante deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta in relazione all’età ed al grado di maturazione del minore
- la scuola per liberarsi dal culpa in organizzando dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative utili per evitare che si verificasse l’evento.
SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO:
- Il dirigente scolastico deve: informare le famiglie e attivare adeguate azioni di carattere educativo
SE IL FATTO COSTITUISCE REATO:
– Il referente deve avvisare il dirigente scolastico / notificare alle Autorita’
– Il referente e il dirigente devono informare le famiglie